Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; 
    contro la  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro-tempore, con sede legale in  L'Aquila,  via  Leonardo  Da
Vinci n. 6, Palazzo I. Silone - intimata; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  6
della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022 n. 4, pubblicata  nel
B.U.R. 18  marzo  2022  n.  28,  recante  «Interventi  a  favore  del
mototurismo», come da delibera del Consiglio dei ministri in  data  5
maggio 2022. 
    Nel B.U.R. della Regione Abruzzo n. 28 del 18 marzo 2022 e' stata
pubblicata la Legge n. 4 dell'11 marzo 2022  recante  «Interventi  in
favore del mototurismo». 
    Il Governo ritiene che le disposizioni introdotte dalla legge  in
esame, prevedendo maggiori spese a  carico  del  bilancio  regionale,
siano  prive  di  copertura  finanziaria,  in  quanto   non   vi   e'
dimostrazione dell'effettiva disponibilita' di risorse  stanziate  in
bilancio per sostenere i conseguenti ulteriori oneri. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
  Violazione degli articoli della Costituzione 81 terzo comma  e  117
terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche
in relazione ai parametri interposti di cui agli articoli 17, commi 1
e 3, e 19 della legge n. 196 del 2009. 
    Con la legge n. 4  dell'11  marzo  2022  la  Regione  Abruzzo  ha
approvato una disciplina finalizzata  a  promuovere  una  particolare
tipologia di turismo che si va diffondendo nel territorio  regionale:
il turismo motociclistico. 
    Come si evince dalla Relazione del proponente:  «Nell'art.  1  si
specificano le finalita' e  gli  obiettivi  che  la  Regione  Abruzzo
intende perseguire: valorizzazione del territorio e promozione  dello
sviluppo di un qualificato turismo attivo e  sostenibile,  estensione
della stagione turistica, promozione delle aree interne e generazione
di nuove opportunita' di lavoro. 
    - L'art.. 2 istituisce  la  Rete  degli  itinerari  mototuristici
d'Abruzzo. 
    - L'art. 3 individua gli  interventi  da  promuovere  nell'ambito
della  programmazione  turistica  regionale  e  del  relativo   piano
triennale regionale del turismo. 
    - L'art. 4 tratta degli interventi a  favore  delle  persone  con
disabilita', permettendo a queste ultime di poter praticare attivita'
di mototurismo, e delle attivita' mototuristiche effettuate con mezzi
sostenibili quali, ad esempio, motocicli elettrici. 
    - L'art. 5 introduce la figura dell'operatore mototuristico e del
relativo registro regionale. 
    - L'art. 6 specifica la norma finanziaria: gli interventi di  cui
all'art. 4 vengono finanziati  a  partire  dall'annualita'  2022  con
rispettive leggi di bilancio regionale». 
    - La legge della Regione Abruzzo n. 4 dell'11 marzo 2022, recante
«Interventi a favore del mototurismo»  e'  censurabile  relativamente
alla disposizione finanziaria contenuta nell'art. 6 che, per i motivi
di seguito indicati, si pone in contrasto con l'art. 81, comma terzo,
della Costituzione. 
    La citata previsione regionale testualmente recita: 
      «1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2,  3  e  5  si
provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa
per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche
interessate. 
      2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui  all'art.  4
si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di  apposito
e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore  del
mototurismo ", istituito nello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio  regionale  alla  Missione  07  "Turismo",   Programma   01,
"Sviluppo e  valorizzazione  del  turismo",  Titolo  01,  annualmente
determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con
la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42). 
      3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla  presente  legge  e'
consentita solo nei limiti degli stanziamenti  di  spesa  annualmente
iscritti sul bilancio regionale.». 
    La  disposizione  regionale,  al  comma  1,  dell'art.   6,   non
quantifica  gli  oneri  derivanti  dagli  interventi  previsti  dagli
articoli 1, 2, 3 e  5,  ne'  indica  in  modo  puntuale  la  relativa
copertura finanziaria per ciascuno degli esercizi che  compongono  il
bilancio di previsione 2022-2024. 
    Infatti, il comma 1 dell'art. 6 nella parte  in  cui  riporta  la
clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le  disposizioni  ivi
recate non comportano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione
e  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  le   strutture   regionali
interessate provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, non assicura - in assenza di elementi  idonei  a  suffragare
l'invarianza finanziaria  ed  in  mancanza  della  relazione  tecnica
prevista dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica)  -  la  copertura   degli   oneri
finanziari  e,  pertanto,  viola  l'art.  81,  terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Tra le disposizioni della legge regionale n. 4/2022  suscettibili
di comportare nuove spese si indicano: 
      - art. 1, comma 3, con il quale «la Regione istituisce la "Rete
degli  itinerari  mototuristici  d'Abruzzo",  contribuisce   al   suo
sviluppo, alla sua gestione e manutenzione, ne promuove  e  favorisce
la conoscenza a livello nazionale ed  internazionale,  anche  con  il
coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni  competenti  in
materia»; 
      - art. 2, comma 1: «La Regione redige la "Rete degli  itinerari
mototuristici d'Abruzzo"  ed  il  relativo  Piano  di  gestione,  nel
rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti
e del Piano paesaggistico regionale»; 
      - art. 3, comma 1, in base al quale «...  Regione  individua  e
promuove in particolare: 
        a) la Rete degli itinerari mototuristici di  cui  all'art.  2
con relativo sostegno e valorizzazione; 
        b) eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con  moto
d'epoca; 
        c) la diversificazione dell'offerta da parte delle  strutture
ricettive per il pernottamento o la ristorazione  e  lo  svago  anche
tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale; 
        d) il coordinamento degli itinerari regionali  abruzzesi  con
quelli  delle  altre  regioni  e  con  gli  itinerari   mototuristici
internazionali; 
        e) la promozione in scala  sia  nazionale  che  estera  degli
itinerari mototuristici d'Abruzzo. 
    2. Gli interventi previsti dalla presente legge  sono  coordinati
con quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre  azioni
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1». 
      - Art. 5 che prevede l'integrazione  del  Repertorio  regionale
delle  qualificazioni  e  dei  profili  professionali  della  Regione
Abruzzo «definendo le  competenze  del  profilo  dell'"accompagnatore
mototuristico" deputato ad accompagnare singole persone o  gruppi  in
percorsi mototuristici» stabilendo, al  comma  3,  che  «Al  fine  di
garantire un'adeguata informazione al  turista,  presso  il  Servizio
preposto  del  Dipartimento  regionale  competente  e'  istituito  un
elenco,  dal  valore  puramente  informativo  e  ricognitivo,   degli
operatori che hanno frequentato i corsi di formazione». 
    Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 della  legge  regionale
n. 4/2022, sopra passate  in  rassegna,  demandano  alla  Regione  la
pianificazione  di  interventi  anche   di   carattere   finanziario,
stabilendo che la Regione «valorizza», «promuove lo sviluppo» (art. 1
comma 1, art. 3, comma 1), della Rete degli  Itinerari  mototuristici
(art. 2), «con relativo sostegno e valorizzazione» (art. 3, comma  1,
lettera a]); la  Regione  si  fa  promotrice,  quindi,  di  forme  di
sostegno anche economico al turismo motociclistico,  come  si  evince
chiaramente dall'art. 3, comma 2, legge regionale n. 4/2022,  laddove
e' stabilito che «gli interventi previsti dalla presente  legge  sono
coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei...». 
    Inoltre,  all'art.  5  la  Regione  introduce  un  nuovo  profilo
professionale di «accompagnatore mototuristico», la cui  gestione  e'
demandata ad un apposito Elenco di  nuova  istituzione  i  cui  oneri
amministrativi - cosi' come per  le  precedenti  forme  di  sostegno,
valorizzazione e promozione del turismo  motociclistico  -  non  sono
affatto  quantificati,  ne'  viene  giustificata   la   clausola   di
invarianza finanziaria sulla base di una relazione tecnica. 
    Al riguardo, deve rilevarsi  che  secondo  la  giurisprudenza  di
codesta ecc.ma Corte, gli allegati, le note e  la  relazione  tecnica
costituiscono elementi essenziali della previsione di  copertura,  in
quanto consentono di  valutare  l'effettivita'  e  la  congruita'  di
quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma,  della
Costituzione. Si  tratta,  infatti,  di  documenti  con  funzione  di
controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. 
    La necessita' e la sufficienza di tali elementi specificativi  ed
informativi devono essere valutate  sia  con  riguardo  al  contenuto
della norma che provvede alla  copertura,  sia  in  riferimento  alle
correlate norme che prevedono gli interventi  di  spesa.  Sicche'  le
clausole di invarianza della spesa,  che  in  sede  di  scrutinio  di
costituzionalita' comportano una  valutazione  anche  sostanziale  in
ordine all'effettivita' della copertura di nuovi o maggiori oneri  di
ogni legge,  devono  essere  giustificate  da  puntuali  relazioni  o
documenti esplicativi (sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015). 
    Codesta ecc.ma Corte  ha  altresi'  precisato  la  portata  della
relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009,  affermando
che essa costituisce  «puntualizzazione  tecnica»  del  principio  di
analitica copertura degli oneri finanziari; sicche' ogni disposizione
che comporti  conseguenze  finanziarie,  positive  o  negative,  deve
essere corredata da un'apposita istruttoria in  merito  agli  effetti
previsti e  alla  loro  compatibilita'  con  le  risorse  disponibili
(sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014  e  n.  26
del 2013). 
    La previsione di invarianza finanziaria  contenuta  nel  comma  1
dell'art. 6, riferita agli adempimenti disposti dagli articoli 1,  2,
3, e 5 della legge regionale n. 4/2022, rappresenta, invece, una mera
clausola di stile, come tale  inidonea  ad  assicurare  l'obbligo  di
copertura, di cui al parametro evocato, per l'oggettiva assenza della
relazione tecnico-finanziaria. 
    Da cio'  discende  l'incostituzionalita'  dell'impugnato  art.  6
della legge regionale n. 4/2022, stante l'inidoneita' della  clausola
di invarianza finanziaria ivi contenuta al comma 1 ad  assicurare  la
copertura degli oneri di spesa discendenti dai sopra citati  articoli
1, 2, 3 e 5. 
    Inoltre, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce, senza peraltro  nulla
prevedere per l'esercizio 2022, che a decorrere  dall'esercizio  2023
agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 si fa  fronte
con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato
di previsione della spesa del  bilancio  regionale  senza,  tuttavia,
quantificarne il relativo onere per gli  esercizi  2023  e  2024  del
bilancio di previsione 2022-2024, rinviando a tal fine alle leggi  di
bilancio degli esercizi successivi. 
    A tale proposito,  codesta  ecc.ma  Corte,  con  sentenza  del  2
dicembre 2021, n. 226, nel sancire la violazione dell'art. 81,  terzo
comma, della Costituzione per una fattispecie analoga, ha evidenziato
che «... il canone costituzionale dell'art. 81,  terzo  comma,  della
Costituzione «opera direttamente,  a  prescindere  dall'esistenza  di
norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013) ...». 
    La norma  regionale  si  pone,  peraltro,  in  contrasto  con  la
previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), che  dispone
che «le leggi e i provvedimenti che  comportano  oneri,  anche  sotto
forma di minori entrate, a carico dei bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali». 
    La richiamata disposizione, specificativa  del  precetto  di  cui
all'art.  81,  terzo  comma,  della  Costituzione,  prescrive   quale
presupposto della copertura  finanziaria  la  previa  quantificazione
della spesa, «per l'evidente motivo che non puo' essere  assoggettata
a   copertura   un'entita'   indefinita»   (in   tal   senso,   Corte
costituzionale, sentenze n. 147/2018, n. 181/2013). 
    Dall'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza,
che essa non contiene alcuna quantificazione  della  spesa  derivante
dall'applicazione della legge regionale n. 4 del 2022. 
    Ne' potrebbe ritenersi che la legge  in  questione  non  implichi
nuove  e  maggiori  spese,  ove  si  abbia   riguardo,   oltre   alle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, sulle quali si e' gia'
detto, anche alle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1, 2,  3,
che  prevedono  la  concessione  di   finanziamenti   specifici   per
promuovere e sostenere in generale  le  attivita'  di  mototurismo  e
quelle effettuate con mezzi ecologici o che possano  essere  condotti
da persone diversamente abili; il comma 4 prevede poi  la  diffusione
di campagne di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza. 
    Neppure, in assenza della quantificazione della  spesa,  potrebbe
considerarsi  adeguato  il  generico  rinvio  compiuto  dalla   norma
censurata alle risorse dell'apposito e  nuovo  stanziamento  «Risorse
per interventi in favore del mototurismo», istituto  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio   regionale   e   annualmente
determinato  e  iscritto  con  la  legge  di  bilancio,  «in  quanto,
evidentemente, l'ammontare della spesa potrebbe  essere  superiore  a
quello delle risorse disponibili» (Corte costituzionale, sentenza  n.
147/2018, cit.) 
    Per  questo  motivo  la  legge  regionale,   limitatamente   alla
disposizione contenuta nell'art. 6, appare meritevole di censura  per
violazione  delle  norme  invocate  a   parametro   di   legittimita'
costituzionale, non essendo  sufficiente,  ai  fini  della  copertura
finanziaria prescritta dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione,
il riferimento alle future  integrazioni  del  capitolo  di  bilancio
richiamato dalla norma stessa. 
    Inoltre, le disposizioni in esame contrastano con quanto previsto
all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 che, al comma  1,  elenca  in
modo  tassativo  le  modalita'  con  cui  assicurare   la   copertura
finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia:
l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati
alla  copertura  finanziaria  di  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari  compresi
nel bilancio pluriennale; la modifica o  soppressione  dei  parametri
che  regolano  l'evoluzione  della  spesa  previsti  dalla  normativa
vigente, dalle quali derivino risparmi  di  spesa;  la  riduzione  di
precedenti autorizzazioni  legislative  di  spesa;  le  modificazioni
legislative che comportino nuove o maggiori  entrate.  Il  successivo
comma  3  stabilisce  che  le  norme   che   comportino   conseguenze
finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che  dia
contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati  da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture. 
    Tutti gli adempimenti e gli elementi informativi sopra richiamati
non sono  stati  predisposti  a  corredo  della  Legge  regionale  in
argomento, con cio' incorrendo nei medesimi analoghi vizi rilevati da
codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 226/2021. 
    In conclusione, le disposizioni introdotte dalla legge  in  esame
generano nuovi e maggiori oneri privi di copertura  finanziaria,  con
cio' prefigurandosi la violazione dell'art. 81,  terzo  comma,  della
Costituzione, anche per inosservanza del parametro interposto offerto
dalla legge n. 196 del 2009, art.  17,  commi  1  e  3,  e  art.  19,
disposizioni qualificate, dall'art. 1, comma 4, della medesima legge,
quali  «...principi  fondamentali  del  coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e finalizzate alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana...». 
    Per i motivi  dedotti,  si  promuove  questione  di  legittimita'
costituzionale  dinanzi  a  codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale
dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2022,  recante  «Interventi  a
favore del mototurismo».