Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, Palazzo I. Silone - intimata; per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022 n. 4, pubblicata nel B.U.R. 18 marzo 2022 n. 28, recante «Interventi a favore del mototurismo», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2022. Nel B.U.R. della Regione Abruzzo n. 28 del 18 marzo 2022 e' stata pubblicata la Legge n. 4 dell'11 marzo 2022 recante «Interventi in favore del mototurismo». Il Governo ritiene che le disposizioni introdotte dalla legge in esame, prevedendo maggiori spese a carico del bilancio regionale, siano prive di copertura finanziaria, in quanto non vi e' dimostrazione dell'effettiva disponibilita' di risorse stanziate in bilancio per sostenere i conseguenti ulteriori oneri. Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti Motivi Violazione degli articoli della Costituzione 81 terzo comma e 117 terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione ai parametri interposti di cui agli articoli 17, commi 1 e 3, e 19 della legge n. 196 del 2009. Con la legge n. 4 dell'11 marzo 2022 la Regione Abruzzo ha approvato una disciplina finalizzata a promuovere una particolare tipologia di turismo che si va diffondendo nel territorio regionale: il turismo motociclistico. Come si evince dalla Relazione del proponente: «Nell'art. 1 si specificano le finalita' e gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire: valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile, estensione della stagione turistica, promozione delle aree interne e generazione di nuove opportunita' di lavoro. - L'art.. 2 istituisce la Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo. - L'art. 3 individua gli interventi da promuovere nell'ambito della programmazione turistica regionale e del relativo piano triennale regionale del turismo. - L'art. 4 tratta degli interventi a favore delle persone con disabilita', permettendo a queste ultime di poter praticare attivita' di mototurismo, e delle attivita' mototuristiche effettuate con mezzi sostenibili quali, ad esempio, motocicli elettrici. - L'art. 5 introduce la figura dell'operatore mototuristico e del relativo registro regionale. - L'art. 6 specifica la norma finanziaria: gli interventi di cui all'art. 4 vengono finanziati a partire dall'annualita' 2022 con rispettive leggi di bilancio regionale». - La legge della Regione Abruzzo n. 4 dell'11 marzo 2022, recante «Interventi a favore del mototurismo» e' censurabile relativamente alla disposizione finanziaria contenuta nell'art. 6 che, per i motivi di seguito indicati, si pone in contrasto con l'art. 81, comma terzo, della Costituzione. La citata previsione regionale testualmente recita: «1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate. 2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo ", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01, "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.». La disposizione regionale, al comma 1, dell'art. 6, non quantifica gli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5, ne' indica in modo puntuale la relativa copertura finanziaria per ciascuno degli esercizi che compongono il bilancio di previsione 2022-2024. Infatti, il comma 1 dell'art. 6 nella parte in cui riporta la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le disposizioni ivi recate non comportano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione e nella parte in cui stabilisce che le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non assicura - in assenza di elementi idonei a suffragare l'invarianza finanziaria ed in mancanza della relazione tecnica prevista dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) - la copertura degli oneri finanziari e, pertanto, viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Tra le disposizioni della legge regionale n. 4/2022 suscettibili di comportare nuove spese si indicano: - art. 1, comma 3, con il quale «la Regione istituisce la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo", contribuisce al suo sviluppo, alla sua gestione e manutenzione, ne promuove e favorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in materia»; - art. 2, comma 1: «La Regione redige la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo" ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale»; - art. 3, comma 1, in base al quale «... Regione individua e promuove in particolare: a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'art. 2 con relativo sostegno e valorizzazione; b) eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con moto d'epoca; c) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive per il pernottamento o la ristorazione e lo svago anche tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale; d) il coordinamento degli itinerari regionali abruzzesi con quelli delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali; e) la promozione in scala sia nazionale che estera degli itinerari mototuristici d'Abruzzo. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1». - Art. 5 che prevede l'integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo «definendo le competenze del profilo dell'"accompagnatore mototuristico" deputato ad accompagnare singole persone o gruppi in percorsi mototuristici» stabilendo, al comma 3, che «Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente e' istituito un elenco, dal valore puramente informativo e ricognitivo, degli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione». Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 della legge regionale n. 4/2022, sopra passate in rassegna, demandano alla Regione la pianificazione di interventi anche di carattere finanziario, stabilendo che la Regione «valorizza», «promuove lo sviluppo» (art. 1 comma 1, art. 3, comma 1), della Rete degli Itinerari mototuristici (art. 2), «con relativo sostegno e valorizzazione» (art. 3, comma 1, lettera a]); la Regione si fa promotrice, quindi, di forme di sostegno anche economico al turismo motociclistico, come si evince chiaramente dall'art. 3, comma 2, legge regionale n. 4/2022, laddove e' stabilito che «gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei...». Inoltre, all'art. 5 la Regione introduce un nuovo profilo professionale di «accompagnatore mototuristico», la cui gestione e' demandata ad un apposito Elenco di nuova istituzione i cui oneri amministrativi - cosi' come per le precedenti forme di sostegno, valorizzazione e promozione del turismo motociclistico - non sono affatto quantificati, ne' viene giustificata la clausola di invarianza finanziaria sulla base di una relazione tecnica. Al riguardo, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettivita' e la congruita' di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessita' e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicche' le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalita' comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettivita' della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015). Codesta ecc.ma Corte ha altresi' precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicche' ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilita' con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013). La previsione di invarianza finanziaria contenuta nel comma 1 dell'art. 6, riferita agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3, e 5 della legge regionale n. 4/2022, rappresenta, invece, una mera clausola di stile, come tale inidonea ad assicurare l'obbligo di copertura, di cui al parametro evocato, per l'oggettiva assenza della relazione tecnico-finanziaria. Da cio' discende l'incostituzionalita' dell'impugnato art. 6 della legge regionale n. 4/2022, stante l'inidoneita' della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta al comma 1 ad assicurare la copertura degli oneri di spesa discendenti dai sopra citati articoli 1, 2, 3 e 5. Inoltre, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce, senza peraltro nulla prevedere per l'esercizio 2022, che a decorrere dall'esercizio 2023 agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale senza, tuttavia, quantificarne il relativo onere per gli esercizi 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, rinviando a tal fine alle leggi di bilancio degli esercizi successivi. A tale proposito, codesta ecc.ma Corte, con sentenza del 2 dicembre 2021, n. 226, nel sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione per una fattispecie analoga, ha evidenziato che «... il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013) ...». La norma regionale si pone, peraltro, in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), che dispone che «le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». La richiamata disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa, «per l'evidente motivo che non puo' essere assoggettata a copertura un'entita' indefinita» (in tal senso, Corte costituzionale, sentenze n. 147/2018, n. 181/2013). Dall'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza, che essa non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della legge regionale n. 4 del 2022. Ne' potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, ove si abbia riguardo, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, sulle quali si e' gia' detto, anche alle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione di finanziamenti specifici per promuovere e sostenere in generale le attivita' di mototurismo e quelle effettuate con mezzi ecologici o che possano essere condotti da persone diversamente abili; il comma 4 prevede poi la diffusione di campagne di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza. Neppure, in assenza della quantificazione della spesa, potrebbe considerarsi adeguato il generico rinvio compiuto dalla norma censurata alle risorse dell'apposito e nuovo stanziamento «Risorse per interventi in favore del mototurismo», istituto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e annualmente determinato e iscritto con la legge di bilancio, «in quanto, evidentemente, l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili» (Corte costituzionale, sentenza n. 147/2018, cit.) Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell'art. 6, appare meritevole di censura per violazione delle norme invocate a parametro di legittimita' costituzionale, non essendo sufficiente, ai fini della copertura finanziaria prescritta dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, il riferimento alle future integrazioni del capitolo di bilancio richiamato dalla norma stessa. Inoltre, le disposizioni in esame contrastano con quanto previsto all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 che, al comma 1, elenca in modo tassativo le modalita' con cui assicurare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia: l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale; la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture. Tutti gli adempimenti e gli elementi informativi sopra richiamati non sono stati predisposti a corredo della Legge regionale in argomento, con cio' incorrendo nei medesimi analoghi vizi rilevati da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 226/2021. In conclusione, le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri privi di copertura finanziaria, con cio' prefigurandosi la violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, anche per inosservanza del parametro interposto offerto dalla legge n. 196 del 2009, art. 17, commi 1 e 3, e art. 19, disposizioni qualificate, dall'art. 1, comma 4, della medesima legge, quali «...principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana...». Per i motivi dedotti, si promuove questione di legittimita' costituzionale dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2022, recante «Interventi a favore del mototurismo».